Art. 2.
(Rispetto per le minoranze nella scuola).

      1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o di educazione sessuale che si svolgono, anche a titolo sperimentale, e nel corso dello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, in quanto traumatica o dannosa per lo sviluppo della personalità di scolari o studenti, nonché idonea a favorire il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.
      2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la vittima dei fatti previsti al comma 1 può agire in giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali eventualmente subiti. La tutela giurisdizionale si svolge nelle forme previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge.
      3. Del danno risponde direttamente l'istituzione scolastica nella quale i fatti si sono verificati, in solido con l'autore dell'atto, comportamento o prassi discriminatori.